L’arbitro assicurativo

Una figura innovativa, già presente in altri settori

L’arbitro assicurativo è una nuova istituzione pensata per offrire una soluzione alternativa, rapida e semplice alle controversie che possono insorgere tra compagnie assicurative e assicurati.

In realtà si tratta di un modello già testato in altri settori come in quello bancario con l’ABF – Arbitro Bancario Finanziario con l’intento di “sostituire” la giustizia ordinaria per risolvere eventuali controversie in modo rapido, economico e semplice, garantendo al contempo una maggiore tutela per i consumatori.

Come per l’ABF, anche l’arbitro assicurativo vuole rappresentare un punto di riferimento per chi ha difficoltà a far valere i propri diritti tramite i canali tradizionali. In questo modo, si riduce il carico di lavoro dei tribunali ordinari, offrendo al contempo una soluzione più accessibile per le parti coinvolte.

Competenze dell’arbitro assicurativo

L’arbitro assicurativo si occupa principalmente delle controversie derivanti da contratti assicurativi, con precisi limiti economici e di ambito. Di seguito, i principali parametri di riferimento:

  • Contratti vita: il limite di valore della lite non può superare i 150.000 euro, mentre per i contratti relativi a prestazioni dovute esclusivamente in caso di decesso il limite sale a 300.000 euro.
  • Rami danni:
    • Per le controversie relative al risarcimento danni da responsabilità civile promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta, il limite è di 2.500 euro.
    • Negli altri casi relativi ai rami danni, il limite è fissato a 25.000 euro.

Esclusioni

Vi sono alcuni ambiti che restano esclusi dalla competenza dell’arbitro assicurativo, tra cui:

  • Controversie legate al Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada.
  • Questioni di competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

Procedura e accesso

Per accedere ai servizi dell’arbitro assicurativo, il ricorrente deve prima aver presentato un reclamo scritto all’impresa assicurativa o all’intermediario, seguendo quanto previsto dal Regolamento IVASS 24/2008. Il reclamo deve essere stato inoltrato entro i dodici mesi precedenti e non deve aver ricevuto risposta, oppure deve aver ricevuto una risposta giudicata non soddisfacente.

La procedura è completamente telematica e non richiede il supporto di legali o associazioni di consumatori, riducendo così i costi per i cittadini. L’iter di adozione del ricorso segue quello già previsto per l’Arbitro Bancario Finanziario. Le decisioni dell’arbitro devono essere comunicate entro 90 giorni, con possibilità di proroga in caso di situazioni complesse.

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